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ORDINANZA N. 2532 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
325 |
LOCALITÀ Corso RE UMBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
27.05.2008 |
SB/VARIE08/re |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
sono state eseguite opere di adeguamento della sede dei binari tranviari;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Re Umberto
1) l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico, sul lato ovest della carreggiata centrale con direzione da nord verso sud, nel tratto compreso tra corso Einaudi e corso De Nicola;
2) l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico, sul lato est della carreggiata centrale con direzione da sud verso nord, nel tratto compreso tra corso Einaudi e corso De Nicola;
3) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla corsia di cui ai punti 1) e 2), fatta eccezione:
a) per i veicoli del G.T.T. in servizio
pubblico;
b) per i veicoli di assistenza e manutenzione
del G.T.T. individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia
palese l'espletamento del servizio;
c) per gli autobus in servizio di linea
intercomunale;
d) per le autovetture in servizio pubblico
di piazza (taxi);
e)
per i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
4)
l'istituzione
del divieto di circolazione pedonale su detta corsia ad eccezione degli
attraversamenti pedonali;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.