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ORDINANZA N. 2484 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1232 T |
LOCALITÀ: via Gaidano n.c. 76, corso Orbassano
etc. |
Data 23.05.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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MO/Gare2008/PasseggiatainBicicletta25.05.2008 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva
"Passeggiata in Bicicletta"- 25.05.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Fondazione Cascina Roccafranca per lo svolgimento della manifestazione
ciclistica non competitiva denominata "Passeggiata in Bicicletta" del
25.05.2008;
Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando e del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 25 maggio 2008
in:
-
via Gaidano n.c 76,
corso Orbassano, corso Tazzoli, corso Agnelli, piazza d'Armi, via Filadelfia,
via Balla, via Romita, corso Salvemini, via Rubino.
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.30 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- i partecipanti, per quanto riguarda il territorio di competenza, dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
-
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile della Fondazione Cascina Roccafranca, il quale assumerà
la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO