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ORDINANZA N. 2425 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
308 |
LOCALITÀ via San Donato |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
22.05.2008 |
GI/VARIE08/donato |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Farmacia Borelli;
Vista la mozione approvata dal Consiglio Comunale n. mecc.
2007 035751/002 dell'8 ottobre 2007 recante l'oggetto: "Istituzione di
parcheggi nei pressi delle farmacie";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via San
Donato
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato SUD della via, immediatamente a EST del n.c. 9 per un
tratto di m 6.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.