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ORDINANZA N. 2410

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 297

LOCALITÀ corso Marconi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 21.05.2008

GI/VARIE08/marconi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista la richiesta del Consolato della Repubblica di Haiti;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 8^;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in corso Marconi

­       l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato della Repubblica di Haiti muniti di evidente contrassegno di riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD, immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 39 con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio