Prot. n. 8012 del 19-05-2008 |
Ordinanza n. 2393 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E
VERDE
SETTORE TUTELA AMBIENTE
IL
SINDACO
Premesso
che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n.
mecc. 2007-06439/21 del 09/10/2007 ha approvato il Progetto di lotta biologica
alle zanzare per l'anno 2008, successivamente modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. mecc. 2008-02446/21 del 6 maggio 2008. Tale progetto prevede
una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta
biologica tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano
e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della
qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95;
considerato
che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la
realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente
rinvenuti nel territorio urbano;
viste
le relazioni n. 10986 del 12/7/2000 e n. 11108 del 14/7/2000 del competente
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL 1 di Torino dalle quali risulta
che, sulla base delle indagini condotte sul territorio comunale, nell'area nord
- est di Torino, detta zona è risultata infestata da Aedes albopictus (zanzara
tigre)
visto
il parere favorevole dell'ASL 1 di Torino sul progetto 2008 - approvato dalla
Città con le sopra citate deliberazioni - che prevede anche interventi mirati
contro la diffusione della zanzara tigre
considerato
che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano
sanitario;
ravvisata
la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la
diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di
igiene e sanità pubblica,
viste
le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,
visto
l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
visto
l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino,
ORDINA
Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele
come di seguito elencate:
AVVERTE
Che, ferma restando l'applicazione di più
gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in
materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € (ai sensi
dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).
AVVISA
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge
7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte.
La presente ordinanza diventa esecutiva
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 21 maggio 2008
IL SINDACO
Sergio Chiamparino