|
ORDINANZA N. 2366 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1159 T |
LOCALITÀ:
via Anglesio |
Del
20.05.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
|
MO/Gare2008/Straabbadia24.05.2008.doc |
Oggetto: Gara podistica non competitiva "10° STRABBADIA, 24 MAGGIO 2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta per lo
svolgimento della manifestazione podistica
denominata "10° Strabbadia";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando e del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 24 maggio 2008
in:
§
Via Anglesio;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere posizionata segnaletica necessaria, nei tempi e modi previsti a cura degli organizzatori;
b) gli organizzatori dovranno delimitare il percorso, in modo che gli atleti siano al di fuori della normale circolazione stradale garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
c) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa.
d) con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Giovanni CENA", il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO