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ORDINANZA N. 2363 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 292 |
LOCALITÀ via Cuneo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del 20.05.2008 |
GI/VARIE08/cuneo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la comunicazione di fine lavori relativa alle
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri afferenti alla concessione
convenzionata ex art. 49 L. 56/77;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Cuneo
1) la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, all'intersezione con la via Schio:
- su via Cuneo per un tratto di m 24.00 circa, comprese le rampette di raccordo;
- su via Schio per un tratto di m 16.00 circa, comprese le rampette di raccordo;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra largo Cigna e via Luigi Damiano, esclusi;
3) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e, precisamente a m 25.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Schio;
B) nell'interno 29 di via Cuneo
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono l'interno, prima di immettersi sulla via Cuneo;
C) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'area rialzata e dei sistemi di rallentamento in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.