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ORDINANZA N. 2361 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 290 |
LOCALITÀ via Bonzanigo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del 20.05.2008 |
GI/VARIE08/bonzanigo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 659 prot. 117 del 26.02.2001, con la quale in via Bonzanigo veniva istituita un'area con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato EST della via, a SUD del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 6/C, per un tratto di m 7.00 circa, con disposizione "in fila";
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale IV;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bonzanigo
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire da m. 1.00 circa a SUD del
f. passo carrabile contrassegnato con il n.c. 5/b e procedendo verso SUD per un
tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
2)
l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato EST della via, a SUD del passo
carrabile contrassegnato con il n.c.
6/C, per un tratto di m 7.00 circa con disposizione "in fila" con le modalità
stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.1995;
3)
la revoca dell'ordinanza n. 659 prot. 117 del 26.02.2001, meglio specificata in
premessa;
4)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.