|
ORDINANZA N. 2359 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 288 |
LOCALITÀ Via VANDALINO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 20.05.2008 |
SB/VARIE08/vandalino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che lungo via
Vandalino sono stati eseguiti lavori di natura viabile nell'ambito di
riqualificazione urbana di Borgata Paradiso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Vandalino
semicarreggiata nord, nel tratto compreso tra via Thures (Torino) ed il
confine con il Comune di Collegno
l'istituzione:
a)
di
un attraversamento pedonale rialzato a m 5 ad ovest dell'intersezione con via
Thures;
b)
del
limite massimo di velocità di 30 Km/h;
c)
del
divieto di sosta permanente sul lato nord della semicarreggiata nord della via,
per un tratto di m 30 circa a partire da m 5 ad ovest dell'intersezione con via
Thures e procedendo verso ovest;
d)
del
divieto di sosta permanente sul lato nord della semicarreggiata nord della via,
a partire da m 50 circa ad ovest dell'intersezione con via Thures e procedendo
verso ovest fino al confine con il Comune di Collegno;
e)
di
un attraversamento pedonale rialzato a m 30 ad ovest dell'intersezione con via
Thures;
f)
del
limite massimo di velocità di 30 Km/h;
g)
dell'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via da
est verso ovest prima di immettersi nell'area d'intersezione con via Macedonia
del Comune di Collegno;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.