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ORDINANZA N. 2268 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 271 |
LOCALITÀ via Morgari |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 14.05.2008 |
GI/VARIE08/morgari |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1694 prot. 298 del 7.05.2003, con la quale veniva istituito sul
lato NORD di via Morgari il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con
la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi per effettuare le
operazioni di specie, partendo da m 12.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via
Belfiore, procedendo verso OVEST per un tratto di m 6.00 con disposizione
"in fila" e la sosta a pagamento a partire da via Belfiore per un
tratto di m 12.00 circa;
Vista la richiesta del parroco della Chiesa del
Sacro Cuore di Maria;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Morgari
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata
consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi per effettuare le operazioni
di specie sul lato NORD della via, partendo da m 25.00 circa ad OVEST del f.m.
(filo marciapiede) OVEST di via Belfiore e, procedendo verso OVEST per un
tratto di m 8.00 con disposizione "in fila";
2)
la revoca della sosta a pagamento
limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
3)
la revoca dell'ordinanza n. 1694 prot. 298 del 7.05.2003, meglio specificata in
premessa;
4)
l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, partendo dal f.f.
OVEST di via Belfiore e procedendo verso OVEST per un tratto di m 15.00 circa,
con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 300 prot. 56 dell'11.02.1999;
5)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.