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ORDINANZA N. 2267 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 270 |
LOCALITÀ via alla Villa Quiete |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 14.05.2008 |
GI/VARIE08/quiete |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3552 prot. 401 del 9.08.2007, con la quale in via alla Villa
Quiete, in più tratti, veniva istituito il senso unico alternato con la
precedenza per i veicoli che percorrono
la via da NORD verso SUD;
Visti gli elaborati
progettuali del Settore Mobilità;
Considerato che
è emersa la necessità di estendere, per ragioni di pubblico interesse, il senso
unico alternato anche a tratti che in precedenza non erano stati compresi
e, di adottare altri
provvedimenti inerenti la circolazione stradale;
in via alla
Villa Quiete
ad integrazione
dell'ordinanza n. 3552 prot. 401 del 9.08.2008:
1) l'istituzione del senso unico alternato a
vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST,
nei tratti sottoelencati:
- a partire da m 20.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 15 e, procedendo verso OVEST per un tratto di m 8.00 circa;
- a partire da m 8.50 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 21 e, procedendo verso OVEST per un tratto di m 23.00 circa;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato NORD della via, a partire dal n.c. 10 e, procedendo verso OVEST sino all'intersezione con viale L. Gatti;
3)
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con
la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato SUD della via, a
partire dal n.c. 15 e procedendo verso OVEST sino all'intersezione con viale L.
Gatti, eccetto nei tratti ove viene istituito il senso unico alternato di
cui al punto 1) in cui la sosta dovrà avvenire "in fila";
4) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.