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ORDINANZA N. 2265 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1104 T |
LOCALITÀ: via Ventimiglia, corso Spezia, corso
Unità d'Italia, etc. |
Data 14.05.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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MO/Gare2008/VIII
Trofeo UGI 17.05.2008.doc |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva " VIII
Trofeo UGI" - ASD Team Monviso, 17.05.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'ASD
Team Monviso per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non competitiva
denominata " VIII Trofeo UGI";
Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando e del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 17 maggio 2008
in:
-
Andata : via
Ventimiglia, corso Spezia, corso Unità d'Italia;
-
Ritorno: corso
Maroncelli, via Ventimiglia;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 12.30 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
-
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile dell'ASD Team Monviso, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO