ORDINANZA N. 2185

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 256

LOCALITÀ via Cimabue

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 13.05.2008

GI/VARIE08/cimabue

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1499 prot. 189 dell'11.04.2006, con la quale al punto 1) in via Cimabue veniva    istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD dello slargo antistante lo stabile contrassegnato dal n.c. 8/B ed immediatamente ad EST dello stesso, per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";

Vista la richiesta dell'Associazione Farmacie Comunali S.p.a.;

Vista la mozione approvata dal Consiglio Comunale n. mecc. 2007 035751/002 dell'8 ottobre 2007- recante l'oggetto: "Istituzione di parcheggi nei pressi delle farmacie";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cimabue

1)       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD dello slargo antistante lo stabile contrassegnato dal n.c. 8/B ed immediatamente ad EST dello stesso, per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";

2)      la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 1499 prot. 189 dell'11.04.2006, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio