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ORDINANZA N. 2185 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 256 |
LOCALITÀ via Cimabue |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 13.05.2008 |
GI/VARIE08/cimabue |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1499 prot. 189 dell'11.04.2006, con la quale al punto 1) in via
Cimabue veniva istituito il divieto di
sosta dalle ore 7.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato NORD dello slargo antistante lo stabile contrassegnato dal n.c.
8/B ed immediatamente ad EST dello stesso, per un tratto di m 10.00 circa con
disposizione "in fila";
Vista la richiesta dell'Associazione Farmacie Comunali
S.p.a.;
Vista la mozione approvata dal Consiglio Comunale n.
mecc. 2007 035751/002 dell'8 ottobre 2007- recante l'oggetto: "Istituzione di
parcheggi nei pressi delle farmacie";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cimabue
1)
l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 7.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
NORD dello slargo antistante lo stabile contrassegnato dal n.c. 8/B ed
immediatamente ad EST dello stesso, per un tratto di m 10.00 circa con
disposizione "in fila";
2)
la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 1499 prot. 189 dell'11.04.2006, meglio
specificata in premessa;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.