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ORDINANZA N. 2158 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
254 |
LOCALITÀ Via DON MICHELE RUA(Area Pedonale) |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
09.05.2008 |
SB/VARIE08/rua |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18.3.2008 n. mecc. 2008 01505/119, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione area pedonale tratto di via Don Michele Rua di fronte al mercato";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Don Michele Rua
nel tratto: via Vandalino - via Val Lagarina, escluse
1)
l'istituzione
dell'Area Pedonale;
2)
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in
servizio di emergenza;
In deroga al divieto di cui sopra è consentito:
3) la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.