ORDINANZA N. 2158

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 254

LOCALITÀ Via DON MICHELE RUA

(Area Pedonale)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 09.05.2008

SB/VARIE08/rua

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18.3.2008 n. mecc. 2008 01505/119, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione area pedonale tratto di via Don Michele Rua di fronte al mercato";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Don Michele Rua

nel tratto: via Vandalino - via Val Lagarina, escluse

 

1)             l'istituzione dell'Area Pedonale;

2)             l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali;
  5. ai veicoli degli operatori mercatali negli orari di vigenza del mercato (nei giorni feriali: dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi: dalle ore 6.00 alle ore 22.00) negli appositi spazi demarcati;
  6. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  7. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio