|
ORDINANZA N. 2155 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 251 |
LOCALITÀ Via LANZO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 09.05.2008 |
SB/VARIE08/lanzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 637 prot. n. 91 del 14.2.2008 che, in via Lanzo, ha istituito il
divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire da m 5.00 circa a SUD del
f.m. (filo marciapiede) SUD di via Durando e procedendo verso SUD per un tratto
di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";
Considerato
che, dalla relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale
5, nonché da sopralluogo effettuato dal civico Ufficio Tecnico, risulta che
l'area istituita per il carico e scarico cose presenta notevoli difficoltà
nell'utilizzo della stessa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Lanzo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 7 circa
immediatamente a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c. 111, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 637 prot. n. 91 del 14.2.2008, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.