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ORDINANZA N. 2152 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 248 |
LOCALITÀ Via VERDI -Via MONTEBELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 09.05.2008 |
SB/VARIE08/verdi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3132 prot. n. 529 del 10.10.2002 che disponeva:
A) in via Verdi
1.
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST,
nel tratto compreso tra via Rossini e via Montebello
B) in
via Montebello
1. l'istituzione del senso unico di
circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD. nel tratto via Verdi -
via Po;
2. la revoca del senso unico di circolazione
veicolare da SUD verso NORD in corrispondenza del tratto compreso tra via Verdi
e via Po, istituito con l'ordinanza n. 518/111 del 16 aprile 1970;
Visto l'elaborato progettuale a cura del civico Ufficio
Tecnico relativo alla nuova sistemazione dell'assetto viabile di via Verdi e
via Rossini;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Verdi
nel tratto compreso tra via Montebello e via Rossini, escluse
- l'istituzione:
1)
del
senso unico di circolazione veicolare, con direzione EST-OVEST;
2)
del
divieto di circolazione veicolare nella carreggiata SUD compresa tra via
Rossini ed il n. civico 14, fatta eccezione per i veicoli che accedono al passo
carrabile;
3) del senso unico di circolazione veicolare, con direzione OVEST-EST nella carreggiata di cui al punto 2);
4)
dell'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza (
STOP) per i veicoli che percorrono la via prima di immettersi sulla via
Rossini;
5) della sosta a pagamento sul lato NORD negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;
6) della sosta a pagamento sul lato SUD con disposizione " a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con le modalità di cui al punto 5);
7) del divieto di sosta permanente sul lato NORD, con la fermata consentita per effettuare operazioni di carico/scarico cose, per un tratto di m 10.00 circa a partire da mt 38 circa a EST dell'intersezione con via Rossini, con disposizione "in fila" ;
8)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD, per un
tratto di m 10 a partire da m 28 circa ad EST dell'intersezione con via Rossini
e procedendo in direzione EST;
9)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD, per un
tratto di m 7 a partire da mt. 8 circa ad OVEST dell'intersezione con via
Montebello e procedendo in direzione OVEST;
10)
di
una pista ciclabile unidirezionale sul lato NORD della via, con senso di marcia
OVEST- EST;
B) in
Via Montebello
nel tratto
compreso tra via Po e via Verdi, escluse
- l'istituzione:
1)
del
senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;
2)
della
conferma della sosta a pagamento sul lato OVEST con disposizione "in fila";
3)
della
conferma del divieto di fermata sul lato EST;
4)
della
conferma del divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli muniti di
speciali contrassegni rilasciati alle persone motulese o non vedenti, per un
posto auto, con disposizione "in fila", sul lato OVEST a partire da mt 5 a sud
dell'intersezione con via Verdi e procedendo verso sud;
C) la revoca dell'ordinanza n. 3132 prot. n. 529 del
10.10.2002, meglio specificata in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.