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ORDINANZA N. 2149 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 245 |
LOCALITÀ Via SALERNO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 09.05.2008 |
SB/VARIE08/salerno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 311(300) prot. n. 1168 del 4.5.1987 che in via Salerno istituiva
il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 24 dei giorni feriali sul lato est
della via, per un tratto di m 20 a cavallo dell'ingresso alla sede
dell'Istituto Tecnico Statale "Guarino Guarini";
Vista la
segnalazione dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri "Guarino Guarini";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Salerno
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato est della via per un tratto di m 10 circa a
partire dal filo nord dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 60 e procedendo
verso sud;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 311(300) prot. n. 1168 del 4.5.1987, meglio
specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli
in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.