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ORDINANZA N. 2084 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 242 |
LOCALITÀ Via GIORDANO BRUNO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 07.05.2008 |
SB/VARIE08/bruno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 5143 prot. n. 686 dell'11.12.2006 che in via Giordano Bruno
istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della
Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato
ovest della via, per un tratto di m 50 circa a sud, a partire dall'ingresso
carraio contraddistinto con il n.c 148 e procedendo verso sud, con disposizione
"in fila";
Vista la relazione del Corpo
di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza - Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giordano Bruno
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato ovest della via, per un tratto di m 72 circa a
partire da m 75 circa dal filo marciapiede nord dell'intersezione con via
Montevideo e procedendo verso nord;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Polizia
Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato ovest
della via, per un tratto di m 18 circa a partire da m 57 dal filo marciapiede
nord dell'intersezione con via Montevideo
e procedendo verso nord;
3)
l'istituzione
del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli del Corpo di Polizia
Municipale e dell'A.S.L. 1, nel tratto di strada chiuso su cui si affacciano i
passi carrai contraddistinti coi nn.cc. 148, 148/D e 148/E;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 5143 prot. n. 686 del'11.12.2006, meglio specificata
in premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.