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ORDINANZA N. 2084

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 242

LOCALITÀ Via GIORDANO BRUNO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 07.05.2008

SB/VARIE08/bruno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 5143 prot. n. 686 dell'11.12.2006 che in via Giordano Bruno istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato ovest della via, per un tratto di m 50 circa a sud, a partire dall'ingresso carraio contraddistinto con il n.c 148 e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giordano Bruno

1)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest della via, per un tratto di m 72 circa a partire da m 75 circa dal filo marciapiede nord dell'intersezione con via Montevideo e procedendo verso nord;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato ovest della via, per un tratto di m 18 circa a partire da m 57 dal filo marciapiede nord dell'intersezione con via Montevideo e procedendo verso nord;

3)      l'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.S.L. 1, nel tratto di strada chiuso su cui si affacciano i passi carrai contraddistinti coi nn.cc. 148, 148/D e 148/E;

4)      la revoca dell'ordinanza n. 5143 prot. n. 686 del'11.12.2006, meglio specificata in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio