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ORDINANZA N. 2054 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 237 |
LOCALITÀ Via GRANDIS |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 06/05/2008 |
SB/VARIE08/grandis |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3271 prot. n. 346 del 19.07.2007 che in via Grandis istituiva il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sul lato sud della via, per n. 10 posti auto a partire da m 5 circa ad est dell'intersezione con la carreggiata est di corso Bolzano e procedendo verso est, con disposizione "a pettine";
Vista la richiesta del Comando dei Carabinieri per
la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Grandis
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di
riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sul lato sud della via, per n. 10
posti auto a partire da m 15 circa ad est dell'intersezione con la carreggiata
est di corso Bolzano e procedendo verso est, con disposizione "a
pettine";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3271 prot.n. 346 del 19.07.2007, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.