ORDINANZA N. 2044 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 326 H[DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via C. Capelli, 74

del 05/05/2008

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via C. Capelli, 74

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

RP/traslazione/disabile/ad personam/Capelli

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 4240 del 05/10/2007 che ha istituito in via Carlo Capelli, il divieto di sosta, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 14 rilasciato dal Comune di Castigliole, per un posto auto, sul lato EST della via a partire da mt. 5.00 a NORD del f.m. NORD di via Crevacuore per un tratto di mt. 6.00 procedendo verso NORD ;

 

Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, chiede l'individuazione della fascia oraria per uso lavoro inerente la riserva di sosta su indicata;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta;

ORDINA

A) in via Carlo Capelli, 74

§         la revoca dell'ordinanza n. 4240 del 05/10/2007, meglio specificata in premessa;

 

 

B) in via Carlo Capelli, 74

§         l'istituzione del divieto di sosta, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 14, per un posto auto, per un posto auto, sul lato EST della via a partire da mt. 5.00 a NORD del f.m. NORD di via Crevacuore per un tratto di mt. 6.00 procedendo verso NORD;

§         la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee