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ORDINANZA N. 2027 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 994 T |
LOCALITÀ:
corso Romania n.c.546, etc. |
Data
02.05.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
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MO/Gare2008/34° GiroValli del Canavese4.5.08 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "34° Giro
delle Valli del Canavese", Michelin Sport Club Torino, 04.05.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Michelin Sport Club Torino per lo svolgimento della manifestazione ciclistica
non competitiva denominata "34° Giro
delle Valli del Canavese";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 4 maggio 2008
in:
-
Corso Romania, strada
della Cebrosa;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.00 a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare fra di loro durante le fasi di arrivo ed attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada.
b)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile della Michelin Sport Club Torino, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO