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ORDINANZA N. 1981 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 959 t |
LOCALITÀ:
via Ala di Stura n.c 84 ecc. |
Data
30.04.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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MO/GARE2008/6° TORINO - CORIO1.5.08.doc |
Oggetto: Gara ciclistica competitiva
"6° TORINO - CORIO" - 1 Maggio 2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
A.S.D. S.C. Madonna di Campagna Gios per lo svolgimento della manifestazione
ciclistica competitiva denominata "6°
TORINO - CORIO" del 1 Maggio 2008;
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 1
Maggio 2008
in:
via
Ala di Stura n.c. 84, via Reiss Romoli, strada dell'Aeroporto
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 10.00 e fino a cessate esigenze fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti gareggino al di fuori della normale circolazione stradale;
b) la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;
c) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
d)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del SIG. GALLICCHIO Mario, il quale assumerà la responsabilità
civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà
altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO