ORDINANZA N. 1938

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 939 T

LOCALITÀ Via Modane

data 28.04.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 2

prot. n. 10540 T06-007-00016

iniziali/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./modane sicurezza lavoro.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata da Servizio Centrale Consiglio Comunale - Settore Iniziative Istituzionali, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa alle iniziative varie nell'ambito del "2008 Anno della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nei giorni 29 aprile 2008 dalle ore 15.00 alle ore18.00


e 13 maggio 2008 dalle ore 13.30 alle ore 19.00

in Via Modane, lato SUD, tratto: n. c. 11 e n. c. 23

·        l'istituzione del divieto di sosta, fatta eccezione per le auto della Autorità che parteciperanno alla cerimonia;

con la precisazione che l'attuazione della presente è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti prescrizioni:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

c)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio