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ORDINANZA N. 1928

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 229

LOCALITÀ via Feletto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 28.04.2008

GI/VARIE08/feletto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 60 del 16.04.68, con la quale veniva istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 8 alle ore 18 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi in alcune vie cittadine in prossimità delle sedi bancarie.

Considerato che tra le vie interessate dal provvedimento in questione, è da annoverarsi via Feletto per un tratto di m 40 su ambo i lati a partire dal f.f. OVEST di largo Giulio Cesare con direzione OVEST, di fronte alla succursale 11 della Cassa di Risparmio di Torino;

Vista l'ordinanza n. 449/403 prot. 2456 del 26.10.1982, con la quale sul lato NORD di via Feletto, veniva istituito il divieto di sosta per un tratto di m 5 dal f.f. EST dell'intersezione della via stessa con via Volpiano verso EST;

Considerato che, nel tratto di via Feletto oggetto del provvedimento sono stati realizzati dei nuovi marciapiedi rialzati;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Feletto

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra corso Vercelli e la carreggiata OVEST di corso Giulio Cesare;

2)      la posa in opera di paletti dissuasori del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di dissuasori di sosta, sul marciapiede NORD nel tratto di cui al punto 1), a m 0.50 circa dal bordo del marciapiede e con un interasse di m 3 circa;

3)      la revoca del provvedimento limitatamente alla via Feletto istituito con l'ordinanza n. 60 del 16.04.68 e dell'ordinanza n. 449/403 prot. 2456 del 26.10.1982, meglio specificati in premessa;

4)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio