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ORDINANZA N. 1928 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
229 |
LOCALITÀ via Feletto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
28.04.2008 |
GI/VARIE08/feletto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 60 del 16.04.68, con la
quale veniva istituito il divieto di sosta e di fermata dalle ore 8 alle ore 18
di tutti i giorni, esclusi il sabato e
i giorni festivi in alcune vie cittadine in prossimità delle sedi
bancarie.
Considerato che
tra le vie interessate dal provvedimento in questione, è da annoverarsi via Feletto per un tratto
di m 40 su ambo i lati a partire dal f.f. OVEST di largo Giulio Cesare con
direzione OVEST, di fronte alla succursale 11 della Cassa di Risparmio di
Torino;
Vista
l'ordinanza n. 449/403 prot. 2456 del 26.10.1982, con la quale sul lato NORD di
via Feletto, veniva istituito il divieto di sosta per un tratto di m 5 dal f.f.
EST dell'intersezione della via stessa con via Volpiano verso EST;
Considerato che, nel tratto
di via Feletto oggetto del provvedimento sono stati realizzati dei nuovi
marciapiedi rialzati;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Feletto
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della via, nel tratto
compreso tra corso Vercelli e la carreggiata OVEST di corso Giulio Cesare;
2)
la posa in opera di paletti dissuasori del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di dissuasori di sosta, sul
marciapiede NORD nel tratto di cui al punto 1), a m 0.50 circa dal bordo del
marciapiede e con un interasse di m 3 circa;
3)
la revoca del provvedimento limitatamente alla via Feletto istituito con
l'ordinanza n. 60 del 16.04.68 e dell'ordinanza n. 449/403 prot. 2456 del 26.10.1982, meglio specificati in
premessa;
4)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.