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ORDINANZA N. 1893

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 224

LOCALITÀ via Giacosa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 24.04.2008

GI/VARIE08/giacosa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1126 prot. 1053 dell'1.08.1994, con la quale sul lato NORD di via Giocosa, veniva istituita un'area riservata al Corpo Consolare di Norvegia, per un tratto di m 5 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 31 e con successiva ordinanza n. 875 prot. 165 dell'8.04.1999 veniva disposta la collocazione del pannello aggiuntivo di rimozione coatta;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Circoscrizione VIII - Settore Servizi Territoriali - Ufficio O.S.P. e Pubblicità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

in via Giacosa

1)      la revoca dell'ordinanza n. 1126 prot. 1053 dell'1.08.1994 e della successiva ordinanza n. 875 prot. 165 dell'8.04.1999, meglio specificate in premessa;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, con disposizione "in fila" per un tratto di m 5.00 circa a cavallo del n.c. 31, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 300 prot. 56 dell'11.02.1999;

3)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio