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ORDINANZA N. 1893 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
224 |
LOCALITÀ via Giacosa |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
24.04.2008 |
GI/VARIE08/giacosa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1126 prot. 1053 dell'1.08.1994, con la quale sul lato NORD di
via Giocosa, veniva istituita un'area riservata al Corpo Consolare di Norvegia,
per un tratto di m 5 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 31 e
con successiva ordinanza n. 875 prot. 165 dell'8.04.1999 veniva disposta la
collocazione del pannello aggiuntivo di rimozione coatta;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Circoscrizione VIII - Settore Servizi Territoriali - Ufficio
O.S.P. e Pubblicità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giacosa
1)
la
revoca dell'ordinanza n. 1126 prot. 1053 dell'1.08.1994 e della successiva ordinanza n. 875 prot. 165
dell'8.04.1999, meglio specificate in premessa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato NORD della via, con disposizione "in fila" per
un tratto di m 5.00 circa a cavallo del n.c. 31, con le modalità stabilite con
l'ordinanza n. 300 prot. 56 dell'11.02.1999;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.