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ORDINANZA N. 1884 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
215 |
LOCALITÀ piazza Bernini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
24.04.2008 |
AS/bernini08areapedonale |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del
Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale
del 4 marzo 2008 (mecc. n.
200801271/119) recante l'oggetto: "Istituzione area pedonale in piazza
Bernini";
Considerato che sono stati
ultimati i lavori di riqualificazione della piazza Bernini;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza
Bernini
1)
l'istituzione dell'Area Pedonale:
a)
sull'area
delimitata dalla semicarreggiata NORD di via Giacomo Medici e dalla carreggiata
perimetrale NORD/OVEST della piazza;
b)
sull'area
delimitata dalla semicarreggiata SUD di via Giacomo Medici e dalla carreggiata
centrale NORD di c.so Francia;
c)
sull'area
delimitata da via Bruino, dalla carreggiata centrale SUD di c.so Francia e
dalla carreggiata perimetrale SUD/OVEST della piazza;
d)
sull'area
delimitata dalla carreggiata laterale EST di c.so Ferrucci, dalla carreggiata
perimetrale SUD/EST della piazza e da via Duchessa Jolanda;
2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta area pedonale, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;
in
deroga al divieto di cui sopra è consentito:
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.