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ORDINANZA N. 1762 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
211 |
LOCALITÀ corso Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
23.04.2008 |
GI/VARIE08/regina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che sul corso Regina Margherita è stata
realizzata una corsia riservata ai veicoli dei Vigili del Fuoco;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regina
Margherita
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 50
km/h, nel tratto compreso tra il n.c. 330/A e, procedendo verso OVEST
per m. 250 circa;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.