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ORDINANZA N. 1744 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 885 T |
LOCALITÀ: piazza Sofia ecc. |
Data
22.04.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 68 |
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Pr/piazza
Sofia/23.4.08 |
Oggetto: Gara podistica non competitiva " WORLD HARMONY RUN"
23 APRILE 2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
associazione "THE GOLDEN SHORE" per lo svolgimento della manifestazione
podistica denominata "WORLD HARMONY RUN
";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 23 aprile 2008
in:
§ PIAZZA SOFIA - VIA BOLOGNA - CORSO XI FEBBRAIO - CORSO REGINA MARGHERITA - PIAZZA REPUBBLICA - CORSO REGINA MARGHERITA - RONDO' DELLA FORCA - CORSO PRINCIPE EUGENIO - CORSO BECCARIA - PIAZZA STATUTO - VIA GARIBALDI - PIAZZA PALAZZO DI CITTA'
§ L'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.30 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) dovrà essere posizionata la segnaletica nei modi e nei tempi previsti, a cura degli Organizzatori;
c) il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri o mezzi analoghi, a cura degli organizzatori, nei tempi e modi previsti secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada ;
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, e la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della normale circolazione al termine della stessa;
e)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile della Associazione "The Golden Shore", il quale assumerà la responsabilità
civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà
altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente Settore
Esercizio