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ORDINANZA N. 1731

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 208

LOCALITÀ via F.lli Passoni

 

CIRCOSCRIZIONE N. 04

del 22.04.2008

GI/VARIE08/Passoni

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 800/763 del 24.09.1987, con la quale in via F.lli Passoni veniva istituito il divieto di circolazione veicolare nel tratto tra via Perazzo e via C. Bianco, fatta eccezione per gli autoveicoli di soccorso, della Forza Pubblica, i veicoli dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti e per quelli adibiti al trasporti merci che riforniscono gli esercizi commerciali ivi ubicati, dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali,

Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale "John Kennedy" nella quale viene segnalata la necessità di chiudere al traffico veicolare oltre al tratto di via F.lli Passoni anche un tratto di via Casalegno, con orari sensibilmente diversi da quelli attualmente in vigore, esigenze recepite con l'ordinanza n. 1187 prot. 135 del 18.03.2008;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

­       la revoca dell'ordinanza n. 800/763 del 24.03.1987, meglio specificata in premessa;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio