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ORDINANZA N. 1731 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
208 |
LOCALITÀ via F.lli Passoni |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
22.04.2008 |
GI/VARIE08/Passoni |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 800/763
del 24.09.1987, con la quale in via F.lli Passoni veniva istituito il
divieto di circolazione veicolare nel tratto tra via Perazzo e via C. Bianco,
fatta eccezione per gli autoveicoli di soccorso, della Forza Pubblica, i
veicoli dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti e per
quelli adibiti al trasporti merci che riforniscono gli esercizi commerciali ivi
ubicati, dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal
lunedì al venerdì dei giorni feriali,
Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale
"John Kennedy" nella quale viene segnalata la necessità di chiudere
al traffico veicolare oltre al tratto di via F.lli Passoni anche un tratto di
via Casalegno, con orari sensibilmente diversi da quelli attualmente in vigore,
esigenze recepite con l'ordinanza n. 1187 prot. 135 del 18.03.2008;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 800/763 del 24.03.1987, meglio specificata in
premessa;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.