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ORDINANZA N. 1729 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
206 |
LOCALITÀ via Lanfranchi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
22.04.2008 |
GI/VARIE08/Lanfranchi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2495 prot. 458 del 24.09.1999, con la quale, nelle vie facenti parte dell'area denominata "Gran Madre",
venivano istituite aree riservate ai veicoli al servizio delle persone disabili
ed in particolare, alla lettera D)
un'area sul lato SUD di via Lanfranchi a m 27.00 circa ad EST del f.f. EST di
via Vittozzi;
Vista la richiesta della Questura di Torino -
Commissariato di P.S. Borgo Po;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via
Lanfranchi
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato SUD della via, a m 27.00 circa ad EST del f.f.
(filo fabbricato) EST di via Vittozzi,
per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila" con le modalità stabilite con l'ordinanza 2656 prot. 463 del 29.08.2000;
2)
la
revoca della lettera D) dell'ordinanza n. 2495 prot. 458 del 24.09.99, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti
di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.