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ORDINANZA N. 1693 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
198 |
LOCALITÀ piazza Gran Madre di Dio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
17.04.2008 |
GI/VARIE08/madre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Questura di Torino -
Commissariato di P.S. Borgo Po;
Vista l'ordinanza n. 2495
prot. 458 del 24.09.1999, con la quale
in piazza Gran Madre e alcune vie facenti parte dell'area Gran Madre venivano
istituite aree riservate ai veicoli al
servizio di persone disabili ed in particolare alla lettera H) punto 2) in
piazza Gran Madre, due tratti a m 5 a NORD del passo carrabile contraddistinto
dal n.c. 14;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Gran Madre
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato EST della carreggiata perimetrale EST, a
m 5.00 a NORD del passo carrabile
contraddistinto dal n.c. 14, per due tratti di m 6.00 circa con disposizione
"in fila" con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del
29.08.2000;
2)
la
revoca della lettera H) punto 2) dell'ordinanza n. 2495 prot. 458 del 24.09.1999, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.