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ORDINANZA N. 1693

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 198

LOCALITÀ piazza Gran Madre di Dio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 17.04.2008

GI/VARIE08/madre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino - Commissariato di P.S. Borgo Po;

Vista l'ordinanza n. 2495 prot. 458 del 24.09.1999, con la quale in piazza Gran Madre e alcune vie facenti parte dell'area Gran Madre venivano istituite aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili ed in particolare alla lettera H) punto 2) in piazza Gran Madre, due tratti a m 5 a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 14;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Gran Madre

1)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della carreggiata perimetrale EST, a m 5.00 a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 14, per due tratti di m 6.00 circa con disposizione "in fila" con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;

2)      la revoca della lettera H) punto 2) dell'ordinanza n. 2495 prot. 458 del 24.09.1999, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio