ORDINANZA N. 1626

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 822 T

LOCALITÀ corso Regina Margherita

data 16.04.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 9457 T06-007-00016

AP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/corso Regina Margherita

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la disposizione presentata dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 17.04.2008 dalle ore 10:00 e sino a cessata esigenza

in corso Regina Margherita, sottopasso di Piazza Della Repubblica

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'Autorità Giudiziaria;

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli autorizzati dall'Autorità Giudiziaria;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio