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ORDINANZA N. 1603 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 291 trc |
LOCALITÀ via Allioni |
Data 15/04/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. |
RS68/B/AESita/allioni |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla AES Torino per effettuare lavori di posa dispersore a mezzo trivellazioni;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
dal 21.04.08 al 24.04.08
dalle ore 08,00 alle ore 18,00
in via Allioni, per un tratto
di m 20 circa in prossimità del n.c. 1
·
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
con la precisazione che
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione
delle seguenti modalità:
a)
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati
con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b)
che
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
·
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta
ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e
Suolo