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ORDINANZA N. 1602 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
197 |
LOCALITÀ c.so Bramante
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
15.04.2008 |
AS/bramante08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del GTT spa, relativa alle difficoltà di transito delle motrici tranviarie in uscita dal deposito Nizza, per la presenza di autoveicoli in sosta irregolare;
Vista l'ordinanza n. 1513 del 06.09.1996, con la quale è stato istituito il divieto di fermata sul lato SUD del corso Bramante, nel tratto: via Pagliani - p.zza Carducci;
Vista l'ordinanza n. 1012 del 12.04.2000, con la quale è stato istituito il divieto di fermata sulla carreggiata laterale SUD di corso Bramante: sul lato NORD, a partire dall'ideale protendimento del ff EST di via Pagliani per un tratto di m 15 circa procedendo verso EST e per un tratto di m 30 circa procedendo verso OVEST; sul lato SUD, a partire dal ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST per un tratto di m 22 circa;
Vista l'ordinanza n. 1614 del 30.04.2003, con la quale è stata disposta la posa di due serie di dissuasori di sosta del tipo "piramide" sulla carreggiata laterale SUD: una serie di n. 8 sul lato SUD per un tratto di circa m 16 ad EST di via Pagliani e una serie di n. 2 sul lato NORD ad OVEST di via Pagliani;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in c.so Bramante
1)
l'istituzione del divieto di fermata sulla carreggiata laterale SUD (a raso):
a.
sul
lato NORD, a partire dal protendimento ideale del ff (filo fabbricazione) EST
di via Pagliani, per un tratto di m 15,00 circa procedendo verso EST e per un
tratto di m 30,00 circa procedendo verso OVEST;
b.
sul
lato SUD, a partire dal ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST per un
tratto di m 29,00 circa;
2)
l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" sul lato SUD della carreggiata
SUD del corso, a partire da m 7,00 circa ad OVEST del fm (filo marciapiede)
OVEST di p.zza Carducci per un tratto corrispondente a n. 7 posti auto verso
OVEST;
3)
la posa in opera di elementi dissuasori della sosta del tipo "piramidi":
a. sul marciapiede SUD n. 12 dissuasori lungo un tratto di m 27,00 circa, a partire da m 2,00 circa ad EST del ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST con interruzione in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, interasse di m 2,00 ad una distanza di m 1,20 circa dal più vicino regolo tranviario (profilo esterno del binario);
b.
sul
lato NORD della carreggiata laterale SUD (a raso) n. 2 dissuasori, a partire
dal protendimento ideale del ff EST di via Pagliani e procedendo verso OVEST,
interasse di m 2,00 ad una distanza di m 0,50 circa dal margine NORD della
carreggiata stessa;
4)
la revoca delle ordinanze: n. 1513 del 06.09.1996, n. 1012 del 12.04.2000 e n.
1614 del 30.04.2003, meglio specificate in premessa;
5)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.