Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 1602

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 197

LOCALITÀ c.so Bramante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 15.04.2008

AS/bramante08

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del GTT spa, relativa alle difficoltà di transito delle motrici tranviarie in uscita dal deposito Nizza, per la presenza di autoveicoli in sosta irregolare;

Vista l'ordinanza n. 1513 del 06.09.1996, con la quale è stato istituito il divieto di fermata sul lato SUD del corso Bramante, nel tratto: via Pagliani - p.zza Carducci;

Vista l'ordinanza n. 1012 del 12.04.2000, con la quale è stato istituito il divieto di fermata sulla carreggiata laterale SUD di corso Bramante: sul lato NORD, a partire dall'ideale protendimento del ff EST di via Pagliani per un tratto di m 15 circa procedendo verso EST e per un tratto di m 30 circa procedendo verso OVEST; sul lato SUD, a partire dal ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST per un tratto di m 22 circa;

Vista l'ordinanza n. 1614 del 30.04.2003, con la quale è stata disposta la posa di due serie di dissuasori di sosta del tipo "piramide" sulla carreggiata laterale SUD: una serie di n. 8 sul lato SUD per un tratto di circa m 16 ad EST di via Pagliani e una serie di n. 2 sul lato NORD ad OVEST di via Pagliani;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in c.so Bramante

1)   l'istituzione del divieto di fermata sulla carreggiata laterale SUD (a raso):

a.       sul lato NORD, a partire dal protendimento ideale del ff (filo fabbricazione) EST di via Pagliani, per un tratto di m 15,00 circa procedendo verso EST e per un tratto di m 30,00 circa procedendo verso OVEST;

b.      sul lato SUD, a partire dal ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST per un tratto di m 29,00 circa;

2)   l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" sul lato SUD della carreggiata SUD del corso, a partire da m 7,00 circa ad OVEST del fm (filo marciapiede) OVEST di p.zza Carducci per un tratto corrispondente a n. 7 posti auto verso OVEST;

3)   la posa in opera di elementi dissuasori della sosta del tipo "piramidi":

a.    sul marciapiede SUD n. 12 dissuasori lungo un tratto di m 27,00 circa, a partire da m 2,00 circa ad EST del ff EST di via Pagliani e procedendo verso EST con interruzione in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, interasse di m 2,00 ad una distanza di m 1,20 circa dal più vicino regolo tranviario (profilo esterno del binario);

b.    sul lato NORD della carreggiata laterale SUD (a raso) n. 2 dissuasori, a partire dal protendimento ideale del ff EST di via Pagliani e procedendo verso OVEST, interasse di m 2,00 ad una distanza di m 0,50 circa dal margine NORD della carreggiata stessa;

4)   la revoca delle ordinanze: n. 1513 del 06.09.1996, n. 1012 del 12.04.2000 e n. 1614 del 30.04.2003, meglio specificate in premessa;

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio