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ORDINANZA N. 1601 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
196 |
LOCALITÀ L.go Turati |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 15.04.2008 |
AS/turati08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
segnalazione del Settore Mobilità relativa ai provvedimenti da stituire,
ritenuti necessari a seguito di incontri con la direzione sanitaria
dell'Ospedale Mauriziano e in accordo con i rappresentanti della categoria dei
tassisti;
Vista l'ordinanza n. 373 del 29.01.2008, con la quale sono stati istituiti alcuni posti auto riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili, muniti dello speciale contrassegno: sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST di corso Turati per n. 3 posti autoa circa m 65 a NORD dell'intersezione con corso Rosselli e n. 4 posti auto sul lato NORD della corsia di collegamento tra la carreggiata laterale OVEST del corso Turati e la carreggiata EST di corso Rosselli, a circa m 16 ad OVEST della carreggiata laterale OVEST del corso Turati;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
carreggiata di collegamento tra la carreggiata
laterale NORD/OVEST di c.so Turati e la carreggiata NORD/EST di c.so Rosselli
1)
l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di
Soccorso, dei taxi e della Forza
Pubblica in stato di emergenza;
2)
la posa in opera di un dosso artificiale in prossimità dell'attraversamento pedonale, a
m 11 circa dall'intersezione con la carreggiata laterale di c.so Turati;
3)
la revoca dell'ordinanza n. 373 del 29.01.2008, meglio specificata in premessa;
4)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del dosso artificiale, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.