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ORDINANZA N. 1599 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
194 |
LOCALITÀ via delle Pervinche |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
15.04.2008 |
GI/VARIE08/pervinche |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la proposta di mozione del Consiglio Comunale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via delle Pervinche
1)
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30
km/h nel tratto compreso tra il n.c. 63
e via dei Ciclamini;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata e precisamente:
·
sulla carreggiata NORD a m 60.00 circa ad OVEST del f.f. (filo fabbricato) OVEST di via dei Ciclamini;
·
sulla carreggiata SUD a m 110 circa ad OVEST del f.m. (filo
marciapiede) di via dei Ciclamini;
3) la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
· sulla carreggiata NORD, n. 1 a m 75.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di via dei Ciclamini;
· sulla carreggiata SUD, n. 1 a m 95.00 circa ad OVEST del f.m. (filo marciapiede) OVEST di via dei Ciclamini;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori
ottici, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.