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ORDINANZA N. 1589 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
189 |
LOCALITÀ via Livorno |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del
11.04.2008 |
AS/livorno082 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Urbanizzazioni
relativa alla regolamentazione della carreggiata OVEST di via Livorno, nel
tratto compreso tra via Treviso e via Ceva-attuazione opere del PRIU-Spina 3;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
tratto: via Treviso - via Ceva
1)
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
2)
l'istituzione del senso unico di circolazione
veicolare da NORD verso SUD;
-
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la via da EST verso OVEST,
prima di immettersi nella carreggiata medesima;
C) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà
la rimozione coatta dei veicoli per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.