ORDINANZA N. 1477

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 748 T

LOCALITÀ via Boccardo, via Valfenera

data 04.04.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO T06-007-00015

MO/Ord. Brevi/Steccati/Revoca_Boccardo.doc

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Amministratore del condominio sito in via Boccardo, n.c. 30;

Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

 

·           la revoca dell'ordinanza n. 1360 prot. n. 693T del 31.03.2008, meglio specificata in premessa;

 

A)    in via Boccardo, fronte n.c. 30

 

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1-2-3, dalla data del presente provvedimento e sino al 09.05.2008.

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1-2, dal 22.04.2008 al 09.05.2008;

 

 

B)    in via Valfenera, a partire dall'intersezione con via Boccardo e, procedendo verso NORD, per un tratto di m. 12.00 verso NORD

 

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1-2-3-6, dalla data del presente provvedimento e sino al 24.04.2008

 

con le seguenti prescrizioni:

 

-           l'occupazione deve avvenire con ponteggio a sbalzo, senza occupare la carreggiata e lasciare lo spazio necessario per il passaggio delle autovetture;

-           che sia garantito il transito pedonale in sicurezza;

-           che sia collocata adeguata segnaletica.

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio