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ORDINANZA N. 1426 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
185 |
LOCALITÀ corso Bolzano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
3.04.2008 |
AS/varie/bolzano08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2121 prot. n. 381 del 6.7.2000 con la quale in corso Bolzano, tra l'altro, alla lettera A) punto 4) è stato istituito il divieto di transito ad eccezione dei veicoli in dotazione alla Croce Verde, dei veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Dirigente della Questura di Torino e dei veicoli elettrici di proprietà dell'ATM per un tratto di m 130 circa, partendo dalla seconda carreggiata di accesso al parcheggio, compresa, posta a m 40.00 circa a NORD della prima carreggiata di accesso, e, al punto 5), è stato istituita la sosta negli appositi spazi attrezzati o demarcati con disposizione "a pettine": a) per un tratto di m 70.00 circa sul lato OVEST e m 64.00 circa sul lato EST riservata ai veicoli della Polizia di Stato nell'area immediatamente a NORD della seconda carreggiata di accesso; b) a partire dal protendimento ideale del f.f. SUD di via Ruffini per un tratto di m 60.00 circa, procedendo verso SUD, sul lato OVEST, riservato ai veicoli elettrici dell'ATM e sul lato EST ai veicoli della Polizia di Stato;
Vista l'ordinanza n.727 del 21.02.2008, con la quale sono stati istituiti i seguenti provvedimenti:
1) una corsia unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del GTT, sul lato EST della carreggiata centrale del corso;
2) il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli GTT di trasporto pubblico, sul lato EST della carreggiata centrale per un tratto di m 40 circa a SUD della rotatoria, cioè in corrispondenza del capolinea della linea 65 e 65B;
3) la sosta riservata ai veicoli della Polizia sul lato EST dell'area di sosta compresa tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale EST del corso a partire dal secondo varco d'ingresso dalla carreggiata laterale EST fino a via Ruffini, e sul lato OVEST nel tratto compreso tra il secondo varco suddetto e il varco pedonale, per un totale di n. 48 posti auto con disposizione "a pettine";
4) la sosta a pagamento sul lato OVEST dell'area di sosta compresa tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale EST del corso a partire dal varco pedonale fino a via Ruffini, per un totale di n. 50 posti auto con disposizione "a pettine", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.1995 e s.m.i.;
Visto l'elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico per il riordino dell'assetto viabile di
corso Bolzano;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Bolzano
1) l'istituzione di una corsia unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del GTT, sul lato EST della carreggiata centrale EST del corso;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli GTT di trasporto pubblico, sul lato EST della carreggiata centrale EST per un tratto di m 40 circa a SUD della rotatoria, cioè in corrispondenza del capolinea della linea 65 e 65B;
3) l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati dell'area di sosta compresa tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale EST del corso a partire dal varco pedonale fino a via Ruffini, per un totale di n. 50 posti auto con disposizione "a pettine", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.1995 e s.m.i.;
4) la revoca parziale dell'ordinanza n. 2121 prot. 381 del 6.7.2000, limitatamente ai punti 4) e 5) della lettera A), meglio specificati in premessa;
5) la revoca dell'ordinanza n. n.727 del 21.02.2008, meglio specificata in premessa;
6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.