|
ORDINANZA N. 1423 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 182 |
LOCALITÀ via Guicciardini |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
3.04.2008 |
AS/varie/guicciardini08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158
e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che è previsto un riordino viabile
dell'area di corso Bolzano;
Visti gli elaborati di progetto del Settore Mobilità del Civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita esclusivamente
ai veicoli della Polizia di Stato utilizzati per l'espletamento dei servizi
d'istituto e muniti di adeguato contrassegno di riconoscimento, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, per motivi di sicurezza
e di ordine pubblico, sul lato EST
della via per n. 5 posti auto con disposizione "in fila" e sul lato OVEST della via per n. 5 posti auto con
disposizione "a spina", a partire dal filo marciapiede NORD di via Grattoni e
procedendo verso NORD, con la contestuale revoca del pagamento della sosta;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.