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ORDINANZA N. 1422 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.181 |
LOCALITÀ via Donati |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 3.04.2008 |
AS/varie/donati08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Sicurezza
Urbana-Nucleo di Prossimità, del Corpo di Polizia Municipale;
Vista l'ordinanza n. 1893,
prot. 1753, del 30.10.1996, con la quale è stato istituito il divieto di sosta
nei giorni feriali, con la fermata consentita dalle ore 9,00 alle ore 16,00
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato
OVEST di via Donati per un tratto di m 7 circa a SUD del n.c. 9/H, con
disposizione "in fila";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via,
per un tratto di m 7 circa con disposizione "in fila", a SUD del n.c. 8/H, con
le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. 399, del 23.03.1995;
2)
la revoca
dell'ordinanza n. 1893, prot. 1753 del 30.10.1996, meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.