CITTÀ DI
TORINO
Prot. n. 237 H[DC2] |
LOCALITÀ: via Vespucci, 75
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Del 02/04/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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RP/revoca-istituzione/disabile/ad
personam/Vespucci |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso
disabile. |
Visti
gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto
l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 2295 del 25/05/2006 che ha istituito in via Vespucci, il
divieto di sosta permanente con sosta "in fila", riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno rilasciato dal Comune di Moncalieri n.
471 per un posto auto, sul lato SUD della via, nei pressi del n.c. 75;
Vista la nota del 20/03/2008, con la quale il titolare del suddetto
posto auto ha comunicato il nuovo numero di contrassegno n. 12217,
rilasciato dal Comune di Torino a seguito del cambio di residenza dal Comune di
Moncalieri al Comune di Torino,
pertanto occorre rettificare con il presente provvedimento il numero
sulla palina indicando che lo stallo corrisponde al titolare del contrassegno n.
12217 anziché al titolare del contrassegno n. 471;
A) in via
Vespucci, 75
§
la
revoca dell'ordinanza n. 2295 del
25/05/2006, meglio specificata in premessa;
B) in via Vespucci, 75
§
l'istituzione del
divieto di sosta permanete con sosta "in fila", riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n. 12217, per un posto auto, sul
lato SUD della via, nei pressi del n.c. 75;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati
comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che
avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio