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ORDINANZA N. 1383 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
179 |
LOCALITÀ via Grattoni |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 01 |
del
2.04.2008 |
GI/VARIE08/grattoni |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1679 prot. 303 del 6.06.2000, con la quale alla lettera C) sub
2. veniva istituito in via Grattoni,
l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono
la via, con direzione da EST verso OVEST, all'intersezione con la carreggiata
centrale di corso Bolzano;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la revoca della lettera C) sub 2. dell'ordinanza n. 1679 prot. n. 303 del 6.6.2000, meglio specificato in premessa;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.