|
ORDINANZA N. 1377 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
173 |
LOCALITÀ piazza Derna |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
2.04.2008 |
GI/VARIE08/Derna |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2580 prot. 447 del 30.06.2003, con la quale alla lettera A)
punto 1. sub b. veniva istituita una pista ciclabile bidirezionale sul lato
OVEST del marciapiede EST di piazza Derna a partire dalla carreggiata NORD di
via Botticelli e procedendo verso NORD;
Considerato che in piazza Derna, nel tratto oggetto
del provvedimento è stata rilasciata autorizzazione per la posa di un dehor;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Derna
1) l'istituzione di un percorso riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette sul marciapiede EST della piazza, nel tratto compreso tra la carreggiata NORD di via Botticelli e l'interno 250 della piazza;
2) la revoca della lettera A) punto 1. sub b.
dell'ordinanza 2580 prot. 447 del
30.06.2003, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista promiscua, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.