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ORDINANZA N. 1375 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
171 |
LOCALITÀ corso Agnelli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
2.04.2008 |
GI/VARIE08/Agnelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 204 prot. 12 del 19.01.2006, con la quale veniva istituito il
divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST di corso
Agnelli a partire dal f.m. NORD di via San Marino e procedendo verso NORD per
un tratto di m 30 circa;
Vista la richiesta dell'AMIAT;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Agnelli
1)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST a
partire dal f.m. NORD di via San Marino e procedendo verso NORD per un tratto
di m 20 circa;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 204 prot. 12 del 19.01.2006, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.