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ORDINANZA N. 1372 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 168 |
LOCALITÀ via Pettinati |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
2.04.2008 |
AS/varie/pettinati08 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità del
Civico Ufficio Tecnico;
Vista l'ordinanza n. 65 del
20.06.1960, con la quale è stato istituito il divieto di sosta permanente sul
lato SUD della via Pettinati, nel tratto compreso tra la via Zuretti e la
scalinata di discesa per i pedoni sul c.so Polonia (ora c.so Unità d'Italia, n.d.r.);
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pettinati
1)
l'istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto di via ad EST della via
Zuretti e sino a termine via, con precedenza per i veicoli che provengono da
OVEST;
2)
la revoca dell'ordinanza n. 65 del 20.06.1960, meglio specificata in premessa;
3)
la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.