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ORDINANZA N. 1367 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 697 T |
LOCALITÀ:
parco Colletta |
Data
01.04.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
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MO/Gare2008/Desktop |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "Per muoversi insieme -
X^ Edizione Giochi d'Argento" - Parco
La Colletta - 4 Aprile 2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie di Torino per lo
svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "Per muoversi insieme - X^
Edizione Giochi d'Argento";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 4 Aprile 2008
in:
§
VIA RAGAZZONI -
VIA ALERAMO - LUNGO DORA COLLETTA - STRADA EX MANIFATTURA TABACCHI;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.30 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
c) non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;
d) non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;
e) le aree interessate vengano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della occupazione;
f) non dovranno essere parcheggiati automezzi all'interno del parco, si autorizza esclusivamente l'ingresso dei veicoli per carico e scarico;
g) eventuali danni saranno addebitati al richiedente.
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO