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ORDINANZA N. 1343 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 166 |
LOCALITÀ via Rismondo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
Del 28.3.2008 |
GI/VARIE08/rismondo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Sezione Circoscrizione 10
Mirafiori;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Rismondo
1.
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 40
km/h, nel tratto compreso tra via Artom e procedendo verso EST per un tratto di
m 100.00 circa;
2.
la
posa in opera di n. 1 dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada, a m 80.00 circa ad EST di via Artom;
3.
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
semicarreggiata SUD a m 36.00 circa ad EST di
via Artom;
semicarreggiata NORD a m 115.00 circa ad EST di
via Artom;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.