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ORDINANZA N. 1342 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 165 |
LOCALITÀ via Vittoria |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
Del 28.3.2008 |
GI/VARIE08/vittoria |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5
febbraio 2008 n. mecc. 2008 006267016 recante l'oggetto: "Mercato Vittoria
- Istituzione di due posteggi assegnati al secondo mercato turnante";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Vittoria
a partire da m 55.00 circa a NORD del f.f. (filo fabbricato) NORD di via Villar e procedendo verso NORD per m 12 circa;
1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:
·
i
veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato
dal Settore Commercio;
·
i
veicoli dei residenti, esclusivamente per accedere alle proprietà latistanti;
·
i
veicoli dell'AMIAT;
·
i
veicoli di pertinenza delle Forze dell'Ordine;
·
i
veicoli di soccorso in stato di emergenza;
2) l'istituzione del divieto di sosta sul lato OVEST, dalle ore 6.00
alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni
prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti
di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
3) l'istituzione del divieto di sosta sul lato EST, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.