ORDINANZA N. 1342

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 165

LOCALITÀ via Vittoria

 

CIRCOSCRIZIONE N. 05

Del 28.3.2008

GI/VARIE08/vittoria

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5 febbraio 2008 n. mecc. 2008 006267016 recante l'oggetto: "Mercato Vittoria - Istituzione di due posteggi assegnati al secondo mercato turnante";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Vittoria

a partire da m 55.00 circa a NORD del f.f. (filo fabbricato) NORD di via Villar e procedendo verso NORD per m 12 circa;

1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per:

·        i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;

·        i veicoli dei residenti, esclusivamente per accedere alle proprietà latistanti;

·        i veicoli dell'AMIAT;

·        i veicoli di pertinenza delle Forze dell'Ordine;

·        i veicoli di soccorso in stato di emergenza;

 

2) l'istituzione del divieto di sosta sul lato OVEST, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;

3) l'istituzione del divieto di sosta sul lato EST, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi;

4)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio