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ORDINANZA N. 1341 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 164 |
LOCALITÀ corso Francia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
Del 28.3.2008 |
GI/VARIE08/francia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 424 prot. 41 del 31.01.2007, con la quale in corso Francia alla lettera A) venivano istituiti alcuni provvedimenti viabili e al punto 2) un'area riservata ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della metropolitana sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso, a partire da m 19.00 circa ad EST del f.f. NORD/EST di piazza Massaua e procedendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";
Considerato che per l'area oggetto del provvedimento è
stata richiesta l'autorizzazione a collocare un dehor al servizio di un
esercizio commerciale ivi ubicato;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Francia
1) l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali
G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del
servizio della metropolitana, a partire
da m 1.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 316 e
proseguendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa;
2) la revoca della lettera A) sub
2) dell'ordinanza n. 424 prot. 41 del 31.01.2007, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.